Il Decreto Legislativo 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria l’”insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa“.
La Sezione V è interamente dedicata alla sorveglianza sanitaria. Secondo l’articolo 41, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla normativa o qualora il lavoratore ne faccia richiesta. Consiste in visite mediche periodiche, organizzate e programmate per tempo, per accertare che i lavoratori siano idonei alla mansione loro assegnata. Il lavoratore non può rifiutare di sottoporsi ai controlli sanitari o agli accertamenti decisi dal Medico Competente ai sensi dell’art.20 del Decreto Legislativo 81/08.
L’obbligo di nominare il Medico Competente è compito del Datore di Lavoro come descritto dall’art. 18 del Decreto Legislativo 81/08.
I lavoratori, esposti a fattori di rischio sul luogo di lavoro, devono essere visitati solo dal Medico Competente nominato, il quale può tener conto di esami o visite già svolte privatamente dal lavoratore. Al momento della visita il Medico determina la frequenza con il quale effettuare gli accertamenti sanitari al lavoratore, in base al livello di rischio della mansione affidatagli.